Riforma del d. lgs. 81/2008: cosa è cambiato

Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” è stato convertito in Legge, con modifiche, attraverso la Legge di conversione n. 215/2021.

Questo provvedimento normativo, in vigore dallo scorso 21 dicembre 2021, ha introdotto varie e rilevanti misure per le imprese in materia di salute e sicurezza andando ad apportare varie modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

 Le modifiche riguardano, principalmente:

✓ Incentivata l’attività di vigilanza; con modifica all’art.13 del D.Lgs. n. 81/2008 vengono dati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) pieni poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’attività ispettiva verrà così svolta con parità di poteri dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio (ATS) e dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

✓ Viene riformulato in modo complessivo e più agevolmente applicabile il potere di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni degli obblighi di sicurezza.

✓ Rafforzamento degli obblighi formativi che vengono estesi anche ai datori di lavoro, prevista una futura revisione delle modalità di svolgimento della formazione, rafforzata la rilevanza dell’addestramento.

✓ Rivalutati gli obblighi inerenti i preposti, che devono essere obbligatoriamente individuati, con ampliamento delle funzioni di vigilanza e controllo del preposto.

✓ Sicurezza nelle istituzioni scolastiche.

✓ Obbligo di invio della notifica preliminare ex art.99 alla cassa edile territorialmente competente.

✓ Sono poi state effettuate altre modifiche “minori” riguardanti: rilancio degli organismi paritetici e comitati regionali di coordinamento, sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), DPI, etc.

 Il ruolo di PREPOSTO

Il preposto è definito come “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art.2 D.Lgs. 81/2008).

Operativamente vengono individuati come preposti i responsabili di reparto, capiturno o capisquadra. Con le nuove modifiche al D.Lgs. 81/2008, in riferimento a questa figura:

Individuazione del preposto

Alle attribuzioni del datore di lavoro e dirigente è stato aggiunto l’obbligo di individuare il preposto, o i preposti, per l’effettuazione delle attività di vigilanza.

Diventa quindi necessario individuare formalmente i lavoratori che, in funzione della struttura gerarchico funzionale dell’Azienda, ricoprono il ruolo di preposto.

Inoltre si affida ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate. (nuovo comma 1 lett. b- bis art.18 D.Lgs. 81/2008).

Per supportare i Datori di lavoro nell’adempiere al nuovo obbligo di individuazione dei preposti, vi proponiamo, un modulo da personalizzare per la loro individuazione formale.

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Compiti del preposto

Le ultime modifiche hanno integrato sostanzialmente la lettera a) del comma 1 art.19 riguardante i compiti del preposto.

All’obbligo di:

✓ sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI;

viene aggiunto che:
✓ in caso di rilevazione di non conformità comportamentali i preposti dovranno intervenire per modificare il comportamento non conforme e fornire le necessarie indicazioni di sicurezza;

✓ in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i diretti superiori.

Inoltre, tra gli obblighi del preposto, è stata aggiunta la facoltà, se necessario, di interrompere temporaneamente l’attività, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza; oltre al già esistente obbligo di segnalare tempestivamente le carenze rilevate al datore di lavoro (comma 1 lett. f-bis art.19 D.Lgs. 81/2008).

Queste modifiche hanno quindi sostanzialmente rafforzato la figura del preposto che non si deve limitare a vigilare e segnalare ma è tenuto ad intervenire in modo attivo per modificare i comportamenti pericolosi, fino a poter interrompere l’attività lavorativa al persistere di inadempienze o quando rilevi carenze a mezzi e attrezzature di lavoro che non garantiscano lo svolgimento in sicurezza delle attività.

Preposto negli appalti

Con le recenti modifiche scatta l’obbligo nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, per i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto (comma 8-bis art.26 D.Lgs. 81/2008).

Nota: Tutte le sopraccitate novità riguardante il preposto, sia la sua individuazione da parte del datore di lavoro (anche in regime di appalto), nonché i nuovi obblighi in capo al preposto, sono oggetto di sanzioni.

Modifiche alla FORMAZIONE

Con la Legge di conversione n.215/2021 è stato significativamente modificato l’art.37 del D.Lgs. 81/2008 riguardante la formazione dei lavoratori.

Si attende un nuovo Accordo per la formazione: viene annunciato che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un nuovo Accordo che provveda l’accorpamento e la rivisitazione dei già esistenti Accordi attuativi in materia di formazione (comma 2 art.37).

L’Accordo dovrà individuare:

✓ durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria (compresa quella a carico del datore di lavoro);

✓ modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

✓ modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Formazione del Datore di Lavoro

Grande novità è l’introduzione della formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro.

Viene infatti inserito nel nuovo comma 7 dell’art.37 fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Diventa anche dovuto per i preposti e i dirigenti l’effettuazione della formazione secondo quanto indicato dagli Accordi della formazione; infatti, seppur già adottati per buona prassi, i corsi per tali figure potevano non svolgersi con durata e contenuti di cui all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Formazione del preposto
Altra novità inerente alla figura del preposto arriva dalla formazione che, per assicurare adeguatezza e specificità, deve:

✓ svolgersi interamente con modalità in presenza;
✓ essere aggiornata con cadenza almeno biennale «e comunque ogni qualvolta sia reso

necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi» (comma 7- ter art.37 D.Lgs. 81/2008).

Addestramento

Rinnovato anche il comma 5 dell’art.37 inerente all’addestramento.

Infatti all’esistente indicazione:

✓ l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro;

vengono aggiunte le seguenti precisazioni e obblighi:

✓ l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;

✓ l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza;

✓ Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Diventa quindi ancor più importante effettuare e formalizzare attentamente le attività di addestramento pratico effettuate sul lavoro.

Il nuovo art.14 in tema di SOSPENSIONE dell’attività imprenditoriale

Tra gli aspetti di maggior rilevanza vi sono le modifiche all’art.14 del D.Lgs. n. 81/2008 e la riformulazione dell’allegato I che riguardano i provvedimenti di sospensione dell’attività, a contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza sul lavoro.

Sospensione per lavoro irregolare

La sospensione per lavoro irregolare scatta in caso di:

✓ rilevazione di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (prima era il 20%);

✓ lavoratori autonomi occasionali per i quali non sia stata effettuata la nuova comunicazione preventiva all’Ispettorati Territoriale del Lavoro introdotto dallo stesso art.14 del D.Lgs. n. 81/2008 appena modificato.

Sospensione per violazione degli obblighi di sicurezza

La sospensione dell’attività imprenditoriale è prevista anche in caso di violazione degli obblighi di sicurezza, in particolare sono elencate nel all’allegato I del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. le 13 gravi violazioni per cui deve essere adottato il provvedimento di sospensione.

La novità più rilevante è che ora, qualora gli Ispettori dell’INL o dell’ATS accertino la sussistenza di una delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, la sospensione viene applicata senza più alcun vincolo di “reiterazione”.

Questo è un aspetto importante, perché la precedente formulazione dell’articolo, che prevedeva che la violazione fosse reiterata nel tempo (in modo dimostrabile), lo rendeva di fatto estremamente di difficile applicazione pratica; peraltro l’applicazione della sospensione da parte degli Ispettori, anche laddove ne ricorresse l’applicabilità, era facoltativa.

Congiuntamente al provvedimento di sospensione dell’attività, l’INL o ATS potranno imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Questo in termini pratici, vuol dire che in caso di Ispezione in Azienda, qualora vengano rilevate inadempienze correlate al D.Lgs. 81/2008 si applicano contravvenzioni e prescrizioni secondo l’articolo di Legge contestato; in aggiunta, se la violazione rientra tra le 13 gravi elencate nell’Allegato I, scatta nell’immediato il provvedimento di sospensione.

Il nuovo Allegato I del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. riassume l’elenco delle violazioni in materia di salute e sicurezza che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale e i relativi importi di sanzione aggiuntiva.

La sospensione per ragioni di sicurezza viene adottata limitatamente alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o alle attività svolte dai lavoratori privi di formazione ed addestramento o dei DPI contro le cadute dall’alto (punti 3 e 6 dell’All.I).

La revoca del provvedimento di sospensione avviene quando:

✓ sono stati regolarizzati i lavoratori, sia che si tratti di una sospensione per lavoro irregolare che per adempimenti in materia di salute e sicurezza;

✓ è stato accertato il ripristino delle condizioni di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

✓ vengono pagate le “somme aggiuntive” il cui importo è indicato in Allegato I ed è variabile per le 13 gravi violazioni in materia di sicurezza.

Per lavoro irregolare la somma aggiuntiva è pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari e a 5.000 euro se sono impiegati più di 5 lavoratori irregolari. Le somme aggiuntive sono raddoppiate se, nei 5 anni precedenti alla adozione del provvedimento, la stessa impresa è già stata destinataria di un provvedimento di sospensione (reiterazione).

Su istanza dell’azienda, e fermo restando il rispetto delle altre condizioni, è possibile ottenere la revoca della sospensione, pagando immediatamente il 20% della somma aggiuntiva dovuta mentre l’importo residuo, con una maggiorazione del 5%, dovrà essere versato entro i 6 mesi successivi.

Infine viene confermata anche un’ulteriore sanzione interdittiva: è infatti previsto che per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.

La sicurezza delle istituzioni scolastiche

All’art.18 del D.Lgs. 81/2008 sono stati aggiunti i commi 3.1 e 3.2 che segnano una importante svolta sulla responsabilità dei dirigenti scolastici per quanto riguarda la sicurezza degli edifici scolastici. Ora i dirigenti delle istituzioni scolastiche “sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili …”.

Viene chiarito che gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti a vani, locali tecnici e tetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche nonché quelli relativi agli impianti e alla loro verifica periodica, restano a carico dell’Amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.

I Dirigenti, qualora rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati (senza che si possa applicare il reato di interruzione di pubblico servizio).

Infine nel nuovo comma 3.2 dell’art.18 viene previsto che, per le sedi degli Istituti Scolastici, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’Amministrazione.

Il documento di valutazione dei rischi degli Istituti scolastici dovrà quindi essere redatto dal datore di lavoro congiuntamente all’Amministrazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di queste modifiche, è previsto che il Ministero stabilisca le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.