MUD 2022 – scadenza al 30/04/2023

Con il DPCM del 17 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022, il Consiglio dei Ministri ha stabilito la struttura del Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che salvo l’emanazione di nuovi provvedimenti, rimane valido per l’anno 2023.

La scadenza per la predisposizione ed invio della dichiarazione MUD è il 30 Aprile 2023.

Si ribadisce che il DPCM del 17 Dicembre 2021 NON ha modificato:

✓  i diritti di segreteria (fissati in 10€ per l’invio telematico);

✓  i soggetti tenuti alla presentazione delle Comunicazioni (ricordati nel seguito);

✓  le informazioni richieste ai produttori di rifiuti per la presentazione del MUD;

✓  la scadenza di presentazione del MUD, che dal prossimo anno tornerà al 30 di Aprile, a meno di altre proroghe o variazioni.

Nota: Possono presentare la Comunicazione dei Rifiuti Speciali Semplificata esclusivamente i soggetti che producono nella propria Unità Locale non più di 7 rifiuti, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e conferiscono rifiuti a destinatari su territorio nazionale.

4/2022. Anche quest’anno per accedere al servizio di trasmissione del MUD tramite il sito MUDTelematico, come previsto dal DL 76/2020, sarà necessaria una identità digitale (SPID o CNS).

TecnoLambro fornisce come ogni anno, a tutte le aziende che ne facciano richiesta, il supporto operativo per la predisposizione e trasmissione del MUD.

Soggetti obbligati alla dichiarazione MUD – Comunicazione rifiuti speciali

Si ricorda che sono tenuti alla presentazione del MUD 2023 – Comunicazione rifiuti Speciali:

✓  Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

✓  Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

✓  Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

✓  Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

✓  Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g)).

✓  I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;

✓  I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183 c. 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’art. 189, c. 4, del D.lgs. 152/2006.

Nota: secondo i disposti dell’art. 96 Legge n. 221 del 28/12/2015, le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile e i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing) assolvono all’obbligo di presentazione del MUD attraverso la compilazione e conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, in ordine cronologico per 3 anni successivi alla data di emissione degli stessi.

Si precisa che sono esonerati dall’obbligo di presentazione del MUD:

✓ Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, c. 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;

✓ Le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi che derivano da attività DIVERSE da lavorazione Industriale, lavorazione artigianale e dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi. Ad esempio, non sono soggette alla presentazione del MUD le imprese che producono rifiuti da attività commerciali o servizi.

Si precisa che il nuovo DPCM del 17/12/2021 ha eliminato l’esonero dall’obbligo di presentazione del MUD per i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, confermando invece quanto sopra.

ALTRE COMUNICAZIONI MUD

Si ricorda che il DPCM del 17/12/2021, oltre alla Comunicazione Rifiuti di cui sopra, prevede altre 5 tipologie di Comunicazioni MUD i cui soggetti obbligati sono nel seguito descritti:

Comunicazione Veicoli Fuori Uso:

✓ Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 209/2003.

Comunicazione Imballaggi:

✓ CONAI e i soggetti di cui all’art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 152/2006 per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti (SEZIONE CONSORZI);

✓ Impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione (recupero e smaltimento) di rifiuti di imballaggio (SEZIONE GESTORI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO).

Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE):

✓ Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.

Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione:

✓ Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (comuni o soggetti delegati).

Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche:

✓ La persona fisica o giuridica che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera g) del D.lgs. 49/2014:

1)  è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;

2)  è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato “produttore”, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);

3)  è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;

4)  è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in un Paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Inoltre, nel caso in cui i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderiscano a sistemi di gestione collettivi, tali sistemi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente ai sensi dell’art. 7 c. 3 del D.M. 185/2007.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti

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