NUOVO REGOLAMENTO PER L’ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE PER IL TRASPORTO DI MERCE PERICOLOSA IN ADR

In data 20/09/2023, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 07/08/2023

“Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 ADR”.

Si ricorda che l’ADR regolamenta il trasporto di merce pericolosa su strada, compreso il trasporto di talune tipologie di rifiuto speciale pericoloso.

Il nuovo regolamento chiarisce i casi in cui le aziende possono NON nominare il consulente per la sicurezza ADR ed in particolare sono esentate dall’obbligo di nomina:

  1. Le Aziende la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merce pericolosa che rientrano:
  1. Nei casi di esenzione previsti dall’ADR;
  2. Nei casi di esenzione per quantità esenti (cap. 3.5 dell’ADR), per quantità limitate

(cap. 3.4 dell’ADR) oppure disposizioni speciali (cap. 3.3 dell’ADR).

  1. Le Aziende la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico oppure scarico di merce pericolosa, confezionata IN COLLI, che soddisfano le seguenti condizioni:
    1. Non viene superato il limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni nel mese solare;
    2. Vengono rispettati i limiti previsti dall’esenzione per unità di trasporto (1.1.3.6.3 e

1.1.3.6.4);

  1. Viene predisposto apposito registro, conservato per almeno 5 anni e messo a

disposizione delle autorità competenti in caso di controllo.

  • Le Aziende la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di riempimento o scarico nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
    • Le materie sono caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
    • Le materie appartengono al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 o 4 (così come definito nella tabella A del cap. 3.2 dell’ADR);
    • Il numero massimo di operazioni è pari a 12 nell’anno solare di cui 2 per mese solare per un totale di massimo 50 ton di merce pericolosa trasportata;
    • Viene predisposto apposito registro, conservato per almeno 5 anni e messo a disposizione delle autorità competenti in caso di controllo.
  • Le imprese che sono unicamente destinatarie di spedizioni di merce pericolosa, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa.

Le disposizioni di cui al punto 2 e 4 (esenzione per trasporti in colli ed occasionali) NON si applicano nel caso di trasporto di merce in classe 7 (materiale radioattivo).

Il legale rappresentate di una impresa che si avvale dell’esenzione prevista dal regolamento deve comunque adempiere gli altri obblighi previsti dall’ADR per il trasporto di merce pericolosa su strada, compresa la formazione prevista dal 1.3 dell’ADR.

In caso di incidente il legale rappresentante dell’impresa coinvolta dovrà assicurarsi dell’inoltro alla motorizzazione del rapporto di incidente conforme al 1.8.5.4 dell’ADR, il quale dovrà comprendere le condizioni di esenzione della nomina del consulente per la sicurezza ADR.

Il presente decreto abroga il DM del 04/07/2000 e le condizioni di esenzione ivi contenute.

Al momento sembra quindi che le imprese NON debbano comunicare preventivamente, con cadenza annuale, le condizioni di esenzione alla motorizzazione civile, così come era previsto dall’art. 2 comma 2 del DM del 04/07/2000.

TecnoLambro si impegna a comunicare eventuali chiarimenti ed aggiornamenti in merito.