Emissioni in atmosfera: nuovi ALLEGATI TECNICI per le attività in deroga
La Regione Lombardia ha emanato il Decreto dirigente unità organizzativa 9 maggio 2024 – n. 7082, con il quale sono stati aggiornati gli allegati tecnici di riferimento delle emissioni in atmosfera classificate ai sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006.
Con il decreto (pubblicato sul BURL del 13 maggio 2024) sono stati adottati:
- Gli allegati delle attività individuati dal n. 2 a 36 contenenti le indicazioni e le prescrizioni da rispettare per poter usufruire del regime delle autorizzazioni in deroga di cui all’art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006;
- L’allegato A contenente una serie di indicazioni per accompagnare il percorso di rinnovo degli allegati in scadenza ed una ricognizione sulle attività in deroga ad oggi vigenti sul territorio regionale;
- L’allegato 3A contenente il modello di presentazione delle domande di adesione
all’autorizzazione (ivi incluse le domande di rinnovo) che sarà implementate dalle piattaforme dei SUAP.
Segnaliamo alcuni aspetti rilevanti per le aziende:
- i nuovi allegati tecnici trovano applicazione nel caso di RINNOVO delle autorizzazioni in via generale per le attività in deroga (si precisa che le autorizzazioni richieste nel corso del 2009 andranno in scadenza nel corso del 2024);
- NON sono cambiati i tempi di approvazione dell’autorizzazione pertanto in caso di richiesta di autorizzazione l’azienda deve attendere 45 giorni perché l’autorizzazione sia efficace;
- La comunicazione di messa in esercizio può essere fatta contestualmente alla domanda di autorizzazione, comunicando che il 46esimo giorno dall’invio della domanda il camino di evacuazione delle emissioni in atmosfera sarà attivo (senza attendere quindi altri 15 giorni, per la comunicazione di messa in esercizio come in precedenza);
- Non sono cambiate le soglie di appartenenza agli allegati tecnici per le attività di cui sotto:
- Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno (All. 06);
- Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno (All.08);
- Saldatura di oggetti e superfici metalliche (All.30);
- Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno (All. 32 A);
- Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche (All. 32 B).
ADR: Emessa una circolare interpretativa per i casi di nomina del consulente
Il ministero ha emesso la Circolare Prot. 13921 del 14.05.2024 “Commenti e Chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 Agosto 2023 (Esenzioni)” relativa ai casi di esenzione delle aziende dalla nomina del consulente per la sicurezza ADR.
Si segnalano alcuni chiarimenti interessati:
- Sono esentate dall’obbligo di nominare un consulente le imprese che limitano la propria attività all’intermediazione, coordinamento ed organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose;
- Non sono previste specifiche per il registro che attesta l’esenzione dalla nomina del consulente ADR secondo gli art. 4 e 5, il quale può essere digitale o cartaceo. Nel caso in cui sia utilizzato un medesimo registro per il conteggio delle operazioni di cui all’art. 4 e all’art. 5, è necessario dare chiara evidenza del tipo di esenzione di volta in volta applicato;
- Sono sempre escluse dalle esenzioni le materie radioattive appartenenti alla classe 7.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti TecnoLambro.
TecnoLambro mantiene le scadenze delle autorizzazioni dei propri clienti con contratto annuale, pertanto contatterà gli stessi in caso di necessità di rinnovo dell’autorizzazione.
• I regimi di esenzione NON sono esclusivi ovvero una azienda può essere esclusa dall’obbligo di nomina del consulente avvalendosi di quanto previsto dall’art. 3 (natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali), dall’art. 4 (esenzione per trasporto in colli) e dall’art. 5 (esenzione per spedizioni occasioni con trasporto in cisterna o alla rinfusa);
TecnoLambro è a disposizione delle aziende per verificare l’assoggettabilità alla normativa ADR.