SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE E SOSTANZE CANCEROGENE

Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n.135, attuazione della Direttiva (UE) 2022/431, che ha modificato il Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., introduce la necessità di una gestione delle sostanze tossiche per la riproduzione analoga a quanto precedentemente previsto esclusivamente per le sostanze cancerogene e mutagene.

LE SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE

Nell’articolo 234 comma 1, in cui viene riportata la definizione di sostanza cancerogena e mutagena, è stata introdotta al comma b-bis) la definizione di sostanza tossica per la riproduzione, ovvero: “sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A ed 1B di cui all’allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)”.

Una sostanza o una miscela classificata come tossica per la riproduzione è caratterizzata dalla presenza, sulla scheda di sicurezza e sull’etichetta, del pittogramma e dell’indicazione di pericolo riportata di seguito:

H360: Può nuocere alla fertilità o al feto (indicare l’effetto specifico, se noto) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

GLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI

Il Decreto suddivide le sostanze tossiche per la riproduzione, che sono da ritenersi in ogni caso pericolose, in due sottocategorie ovvero quelle per cui esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per i lavoratori ed una seconda per cui non esiste tale limite. Ad oggi, però, non sono state meglio identificate le due categorie di sostanze.

In mancanza di ulteriori precisazioni tutte le sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1A ed 1B devono essere ritenute prive di tale limite di non pericolosità.

Pertanto, per tutte le attività in cui vengono impiegate tali sostanze tossiche per la riproduzione:

  • deve essere effettuata la specifica valutazione del rischio come da titolo IX Capo II del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., che dovrà poi essere mantenuta aggiornata con cadenza triennale prevedendo misurazioni degli inquinanti aerodispersi;
  • i lavoratori esposti a tali sostanze, analogamente agli esposti alle sostanze cancerogene e mutagene, devono ricevere una formazione specifica aggiuntiva da mantenere aggiornata con cadenza quinquennale;
  • i lavoratori esposti dovranno essere iscritti in un apposito registro in cui verranno inseriti i dati relativi all’esposizione e che deve essere inviato in modalità telematica ad INAIL tramite l’applicativo SIRDE.

NUOVI LIMITI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

In concomitanza con l’approvazione del Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n.135, è stato aggiornato l’Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in cui sono riportati i valori limite di esposizione professionale da non superare per alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione; nello specifico sono state introdotte le seguenti sostanze:

  • Composti del Nichel
  • Piombo
  • Mercurio
  • 2-etossi etanolo
  • 2-metossietanolo
  • Acrilonitrile
  • Monossido di carbonio
  • N-metil-2-pirrolidone

In allegato si riporta l’elenco completo di cui all’allegato XLIII con i limiti da non superare e le eventuali note/osservazioni.

TecnoLambro può supportarvi nella predisposizione della valutazione del rischio da esposizione a sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, nella ricerca di soluzioni alternative, nelle attività di formazione dei lavoratori e nella misurazione degli inquinanti aerodispersi.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti

                                                                                                                      TecnoLambro snc