Il Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio 2025/40 (noto anche come PPWR – “Packaging and Packaging Waste Regulation”) è una normativa europea che si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di economia circolare dell’Unione Europea.
L’obiettivo principale è ridurre al minimo la quantità di imballaggi e rifiuti prodotti, contenere l’uso di materie prime vergini e favorire una transizione verso un’economia sostenibile, circolare e competitiva.
Il PPWR introduce una nuova serie di obblighi che coprono l’intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla progettazione alla gestione dei rifiuti. Le misure previste puntano a ridurre significativamente, entro il 2030, le emissioni di gas serra e il consumo idrico, limitando al contempo gli impatti negativi degli imballaggi sull’ambiente e sulla salute umana.
Il Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 ma le sue disposizioni si applicheranno a partire dal 12 agosto 2026.
Tra le disposizioni del Regolamento vi segnaliamo che dal 12/08/2026 i fabbricanti ed importatori di imballaggi, per mezzo di una dichiarazione di conformità (prevista dagli allegati VII e VIII del Regolamento PPWR), dovranno dimostrare che:
- La somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente delle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell’imballaggio non potrà superare 100 mg/kg.
- Gli imballaggi a contatto con gli alimenti non potranno essere immessi sul mercato se contengono PFAS al di sopra dei seguenti limiti:
- › 25 ppb per ogni singolo PFAS (analisi mirata, i PFAS polimerici sono esclusi);
- › 250 ppb per la somma di tutti i PFAS (analisi mirata, possibilità di altre metodologie; i PFAS polimerici sono esclusi);
- › 50 ppm per PFAS (inclusi i polimerici); se il contenuto totale di fluoro supera i 50 mg/kg, sarà necessario fornire ulteriori prove su richiesta. Fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all’allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sui materiali e sugli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui al Regolamento (CE) 1935/2004.
- Qualora l’imballaggio sia progettato per essere riutilizzabile, la Dichiarazione di Conformità deve contenere indicazioni in merito a tale caratteristica.
IL RUOLO DI FABBRICANTE: PRECISAZIONI
Si precisa che con fabbricante l’art. 3 definisce:
- la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, tuttavia;
- fatta salva la lettera b), qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;
- se la persona fisica o giuridica, che fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale, rientra nella definizione di microimpresa conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione applicabile all’11 febbraio 2025 e la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con «fabbricante» si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio.
Il Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (C/2026/3084) precisa che:
- Per quanto concerne gli imballaggi per la vendita[1](fatta eccezione per gli imballaggi di servizio[2] o gli imballaggi multipli[3], di norma il fabbricante è l’operatore economico che applica le fasi finali di trasformazione (ad esempio taglio, riempimento, sigillatura) agli imballaggi forniti dai trasformatori (ossia dai fornitori) e li riempie con il proprio prodotto per poi immettere l’imballaggio o il prodotto imballato sul mercato dell’Unione (articolo 3, paragrafo 1, punti da 5) a 6)). In altre parole, per gli imballaggi per la vendita e gli imballaggi multipli, il fabbricante sarà di norma il soggetto che si occupa del riempimento, che spesso è anche il titolare del marchio del prodotto.
- Per quanto concerne gli imballaggi per il trasporto[4], gli imballaggi di servizio (nella loro forma finale) e gli imballaggi per produzione primaria[5], il fabbricante sarà di norma l’impresa che fabbrica gli imballaggi per il trasporto o di servizio, fatto salvo il caso in cui tali imballaggi siano chiaramente contrassegnati dall’utilizzatore di tali imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale (articolo 3, paragrafo 1, punto 1), lettera d), e punto 7)). In questo caso, l’utilizzatore è il fabbricante.
Le aziende che utilizzano imballaggi sono quindi invitate a valutare il proprio ruolo ai sensi del Regolamento UE 2025/40 (PPWR). Nel caso in cui NON si configurassero come Fabbricanti,le aziende dovranno richiedere ai fornitori della catena di approvvigionamento una dichiarazione di conformità al PPWR così come previsto dagli allegati VII e VIII del Regolamento UE 2025/40. Qualora invece rientrino nella definizione di Fabbricante, dovranno richiedere ai fornitori tutti i dati necessari per redigere la propria dichiarazione di conformità al PPWR.
Il Team tecnico di TecnoLambro è a disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
[1] Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), «imballaggio per la vendita»: l’imballaggio concepito in modo che prodotti e imballaggio costituiscano un’unità di vendita per l’utilizzatore finale nel punto di vendita;
[2] Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 1), lettera d), «imballaggio di servizio»: articolo progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato al fine di distribuire il prodotto, altrimenti noto come “imballaggio di servizio”;
[3] Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 6), per «imballaggio multiplo» si intende «l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che tale raggruppamento di unità di vendita sia venduto così all’utilizzatore finale o che l’imballaggio serva a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita o a creare un’unità di stoccaggio o di distribuzione, e che può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche».
[4] Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 7), per «imballaggio per il trasporto» si intende «l’imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita o di un raggruppamento di unità di vendita, per evitare danni al prodotto a seguito della manipolazione e del trasporto, ma escludendo i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei»;
[5] Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 4), per «imballaggio per produzione primaria» si intendono «articoli progettati e destinati ad essere utilizzati come imballaggi per prodotti non trasformati provenienti dalla produzione primaria quale definita nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.