Il 28 Agosto 2026 scade il quinquennio previsto dalla normativa vigente per predisporre la nuova verifica delle sostanze chimiche utilizzate nei cicli produttivi e che generano emissioni in atmosfera autorizzate con Autorizzazione Unica Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale.
Le aziende che, nei cicli produttivi che producono emissioni in atmosfera, utilizzano sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata o quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (sostanze SVHC), sono tenute a trasmettere all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative a tali sostanze, se ne considerano benefici e rischi e si esamina la fattibilità tecnico economica della sostituzione. Tale relazione è stata predisposta ed inviata alle autorità competenti nel Agosto 2021.
Sono escluse le aziende che hanno esclusivamente emissioni autorizzate in deroga (art. 272 del D.Lgs. 152/2006).
Se hai bisogno di assistenza per verificare la presenza di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata o quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (sostanze SVHC), mandaci le tue schede di sicurezza.
Le aziende sono tenute alla presentazione della relazione quinquennale se:
– All’interno dello stabilimento vengono prodotte emissioni in atmosfera;
– Le sostanze utilizzate nei cicli produttivi che generano emissioni sono classificate come sopra esposto; la presenza di tali sostanze è deducibile dalle schede di sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate.
Tale adempimento si applica sia alle Aziende dotate di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’Articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 o di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il titolo autorizzativo delle emissioni in atmosfera.
Il mancato invio della relazione è perseguibile con una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.
Le Aziende non rientranti nel campo di applicazione della presente newsletter, o aventi esclusivamente sostanze con un consumo inferiore ai 10 kg/anno, ma autorizzate in AUA o AIA per il titolo autorizzativo delle emissioni in atmosfera sono tenute ad avere a disposizione della documentazione attestante la verifica della non applicabilità dell’articolo 271 c. 7 bis del D.Lgs. 152/2006.
Al fine di poter predisporre tale relazione, le Aziende soggette all’obbligo e che vogliono avvalersi della nostra collaborazione, devono:
– Trasmettere le schede di sicurezza aggiornate; si raccomanda di richiedere le stesse ai propri fornitori, qualora quelle a disposizione non fossero recenti;
– Comunicare i dati relativi ai consumi degli ultimi 3 anni.
In funzione della documentazione di cui sopra ed in particolare del numero di schede di sicurezza da analizzare sarà nostra cura inviarvi il nostro miglior preventivo per adempiere a tale prescrizione.