È stato pubblicato il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24: “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” del 31 marzo 2022.
Con la fine dello stato di emergenza viene abbandonato il meccanismo regolatorio delle restrizioni ancorato all’andamento cromatico dei colori delle regioni e verrà, inoltre, dismessa la struttura commissariale i cui compiti passeranno al Ministero della Difesa, fino a fine anno e poi al Ministero della Salute.
Il decreto, in vigore dal 25 marzo 2022, prevede un graduale ritorno alla normalità a partire dal 1° aprile 2022.
Di seguito, il dettaglio gli step previsti dal presente provvedimento:
PROTOCOLLI CONDIVISI
Il Ministro della salute, con propria ordinanza e fino al 31 dicembre 2022 può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
Tuttavia in questa fase, i protocolli condivisi sottoscritti il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, indicanti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, continuano a costituire il “riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive”.
Ci riserviamo ulteriori approfondimenti, con successive comunicazioni, in quanto non è ancora chiaro se la loro applicazione resterà prescritta dalla legge come condizione per lo svolgimento dell’attività di impresa oppure no.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Fino al 30 aprile dovranno essere indossate le mascherine FFP2 per:
- l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico;
- l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento);
- gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al punto precedente e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare mascherine chirurgiche considerate ancora dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’art. 74, comma 1 del D.lgs. 81/2008.
ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
- Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base (certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione e tampone negativo).
Fino al 30 aprile permarranno però, in caso di mancata esibizione, le sanzioni amministrative vigenti, mentre viene eliminato il rischio, per il lavoratore, della sospensione dallo stipendio. - Sempre fino al 30 aprile 2022, permane l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense e al catering continuativo su base contrattuale”.
- Rimane in vigore l’art. 42 del DL n. 18/2020, che equipara l’infezione da COVID-19 all’infortunio sul lavoro, in quanto privo di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenza”.
OBBLIGO VACCINALE
L’obbligo vaccinale previsto per le categorie in vigore oggi (over 50, insegnanti, personale scolastico, medici, forze dell’ordine), è confermato fino al 15 giugno, con sanzione pecuniaria di 100 euro per chi non ottempera. L’adempimento dell’obbligo non è considerato requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
SMART WORKING
Sono prorogate fino al 30 giugno 2022:
- le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali (art. 90, co. 3 e 4 del DL n. 34/2020);
- le disposizioni inerenti ai lavoratori fragili e, in particolare, alla prestazione lavorativa in modalità agile (art. 26, 2-bis del 18/2020)”.
- Prorogata è anche la disposizione prevista dal DPCM del 1° marzo 2020 che consente alle aziende di assolvere agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione messa a disposizione dall’INAIL.
ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA
Sull’isolamento delle persone risultate positive al Covid e sull’auto sorveglianza dei “contatti stretti” il Decreto detta una serie di nuove indicazioni, di cui spetterà a una circolare del Ministero della Salute definire le modalità.
Dal primo aprile stesse regole per tutti sulla quarantena, senza distinzione tra chi ha fatto il vaccino e chi no. Addio quarantene quindi, anche per i non vaccinati, a seguito di contatto con un caso positivo al Covid: dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus mentre chi ha avuto un contatto dovrà applicare il regime dell’auto sorveglianza per 10 giorni con mascherina FFP2. Il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi.
SCUOLA
Dal 1° aprile:
- gli insegnanti non vaccinati potranno tornare a scuola e lavorare con il green pass base. Ma non potranno fare lezione in classe. Saranno utilizzati in “attività di supporto all’istituzione scolastica”;
- decade l’obbligo di quarantena per i contatti stretti, saranno obbligati alla DAD solo gli alunni conclamati positivi. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo;
- ci sarà “la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive “.
Personale Covid: Le scuole potranno, in base alle proprie esigenze, prorogare i contratti per ATA e docenti fino a fine anno scolastico in modo da garantire l’attività in presenza a scuola e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Resta l’obbligo di mascherina chirurgica fino alla fine dell’anno scolastico.
DISMISSIONE GRADUALE DEL GREEN PASS
Dal 1° aprile non sarà più richiesto nessun tipo di green pass (né base né rafforzato):
- per mangiare o consumare un caffè in un tavolo all’aperto così come per le attività sportive, sempre all’aperto;
- per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche, musei, parchi divertimento e centri termali, feste all’aperto, impianti di risalita;
- per salire sui mezzi di trasporto pubblico locale come metropolitane, autobus o tram (dove però continuerà a essere obbligatoria la mascherina Ffp2);
- negli hotel e strutture ricettive.Dal 1° al 30 aprile sarà sufficiente il green pass base (vaccino, guarigione o tampone negativo) per:
- i trasporti a lunga percorrenza: (aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea);
- la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto;
- accedere a mense, ristoranti al chiuso, concorsi pubblici a stadi, concerti e spettacoli teatrali o cinematografici all’aperto;
- chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione (ad eccezione degli studenti).
Fino al 30 aprile, il Super Green Pass resterà obbligatorio, solo al chiuso, per entrare nei centri benessere, nelle sale gioco, in discoteca, in cinema, teatri e concerti, congressi, nonché feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (battesimi, comunioni, matrimoni).
Resta fino al 31 dicembre l’obbligo di green pass rafforzato per le visite nelle Rsa e nei reparti di degenza degli ospedali.
CAPIENZE
Dal primo aprile torna al 100% la presenza dei tifosi negli stadi italiani, finora ferma al 75%. Il ritorno al 100% riguarda gli impianti sportivi sia all’aperto che al chiuso. In generale il ritorno a capienza piena dovrebbe riguardare anche le altre strutture per le quali vigono ancora limitazioni, come le discoteche.
PROROGHE
Con il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221, la scadenza dello stato di emergenza era stata prorogata al 31 marzo 2022, pertanto tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l’attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ossia sino al 29 giugno 2022.