📌 Con il Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 â Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante lâestensione dellâambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screeningâ è stato introdotto lâobbligo di impiego delle certificazioni verdi COVID-19, i cosiddetti âGreen Passâ, anche in ambito lavorativo del settore pubblico e privato con lâobiettivo di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2 e tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Le disposizioni del Decreto si applicano dal prossimo 15/10/2021 fino al 31/12/2021, ovvero fino al termine ad oggi previsto per lo stato dâemergenza sanitaria.
👉 A chi si applica:
Lâobbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 si applica a:
Si applica quindi anche in tutti i casi in cui la prestazione di lavoro non viene erogata presso la propria sede aziendale.
Lâobbligo del Green Pass non si applica ai soggetti giĂ esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (presente e verificata).
In coordinamento con le norme giĂ vigenti rimangono invariate le modalitĂ di accesso:
👉 Cosa prevede il D.L. 127 /2021
I principali obblighi previsti in capo al Datore di Lavoro dal Decreto sono:
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso del âGreen Passâ da parte dei lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro.
Per i lavoratori dipendenti di terzi il cui accesso in azienda deriva da contratti di servizio o prestazione di lavoro (es. consulenti, manutentori, service, cantieri, ecc..), la verifica del possesso del âGreen Passâ è effettuata sia dal datore di lavoro ospitante che dai propri datori di lavoro.
I datori di lavoro dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalitĂ operative per organizzare le verifiche relative al possesso del âGreen Passâ da parte dei soggetti che accedono ai luoghi di lavoro.
Il Datore di Lavoro, per dimostrare di aver implementato le modalitĂ di controllo, dovrĂ formalizzare in modo scritto tali regole.
Non è espressamente previsto dal Decreto lâaggiornamento del Protocollo COVID aziendale, anche se le âmodalitĂ di gestione delle verifichedel Green Passâ potrebbero ragionevolmente diventarne un allegato.
👉Â Per quanto riguarda le modalitĂ di effettuazione dei controlli del possesso del âGreen Passâ il Decreto indica che:
LâApplicazione consente di verificare lâautenticitĂ e la validitĂ dei Green Pass senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
Si precisa che il controllo effettuato dal Datore di lavoro non costituisce trattamento di dati ai fini della privacy: infatti con il controllo del âGreen Passâ non vengono rilevati dati particolari (sanitari o sensibili) ma semplicemente attesta se la persona possiede o meno un Green Pass valido. Â
Per il settore pubblico il Decreto prevede espressamente la prossima adozione di linee guida per unâomogenea definizione delle modalitĂ organizzative di verifica del green Pass.
👉Â Assenza di Green Pass
I lavoratori che non sono in possesso di Green Pass al momento dellâaccesso al luogo di lavoro o che comunicano di esserne privi, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde e comunque fino non oltre il 31/12/2021.
Per i giorni di assenza ingiustificata al lavoratore non spetterà retribuzione nÊ altro compenso o emolumento; manterrà però il diritto alla conservazione del posto di lavoro senza conseguenze disciplinari.
Per le imprese private con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata a causa della mancanza del âGreen Passâ, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per il periodo corrispondente a quello del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, per una durata non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31/12/ 2021.
👉Â Sanzioni
Le comunicazioni delle violazioni dovranno essere trasmesse al Prefetto che provvede ad irrogare le sanzioni.
👉 Â Cosa fare?
Entro il 15 ottobre 2021 il datore di lavoro dovrĂ quindi:
Inoltre, anche se non espressamente richiesta dal Decreto in oggetto, appare ragionevole la necessitĂ di informare i lavoratori sui contenuti e risvolti del D.L. 127/2021 nonchĂŠ sulle modalitĂ di verifica che verranno adottate in azienda.
Sono attese linee guida o chiarimenti su alcuni aspetti che il Decreto attualmente lascia scoperti, pertanto sarĂ nostra premura fornirvi ulteriori approfondimenti e supporto di carattere organizzativo non appena possibile.
TecnoLambro è a disposizione delle Aziende per ulteriori chiarimenti.